ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: SINTESI DELLA NORMATIVA
L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento europeo 1169/2011. Le principali novità del Regolamento, in vigore dal 2011, sono riportate di seguito.
- Al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 –minimo 0,9 mm).
- L’etichetta nutrizionale diviene obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda la dichiarazione del contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione.
- Gli ingrediente o coadiuvanti che provochino allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.
- L’elenco dei nanomateriali impiegati va inserito fra gli ingredienti.
- Anche per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici.
- L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili diviene obbligatoria a partire da aprile 2015.
- Nel caso di vendita online o a distanza del prodotto alimentare, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto.
- Il tipo di oli e grassi utilizzati dovrà essere specificato tra gli ingredienti, e non saranno dunque più sufficienti le indicazioni generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali».
- Viene individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
- Ulteriori prescrizioni riguardano prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi.
Prima del 2011 l’etichettatura era disciplinata dal decreto legislativo 109/1992, di cui sono rimaste attualmente operative solo alcune disposizioni (vedi Circolari).
Chiarimenti e risposte ai quesiti
- Domande e risposte I parte – pubblicate dalla DG Sanco in data 31 gennaio 2013
- Domande e risposte II parte – Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori pubblicata nella GUCE l’8 giugno 2018
- Questioni relative alla vendita a distanza (art. 14) – Documento di lavoro della Commissione europea, di natura non vincolante e soggetto a possibili modifiche.
Normativa nazionale
L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 32, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”.
Il provvedimento, in vigore dal 9.05.2018, provvede a sanzionare le violazioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e ad adeguare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria disponendo, in particolare a tutela del consumatore, le modalità di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività (vedere Nota informativa Mise prot. n. 133330 del 9 aprile 2018 – Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.Lgs. 231/2017. Precisazioni sulle abrogazioni relativamente al d.lgs. 109/1992; al DPR 391/1980, art. 7; al d.lgs. 77/1993 ed alle soppressioni alla L. 169/1989).
Circolari
- Circolare 24 febbraio 2017 – Latte e prodotti lattiero-caseari. Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Circolare 5 dicembre 2016 – Disposizioni decreto 109/1992.Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Il decreto legislativo n. 109/1992 è stato abrogato, a decorrere dal 9 maggio 2018, dal D.lgs. 231/2017 che ha disposto l’adeguamento al medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 delle sole norme del D.lgs. 109/1992 che non si ponevano in contrasto con la normativa dell’Unione. - Circolare 16 novembre 2016 – Deroga dichiarazione nutrizionale. Chiarimenti riguardo alla deroga dichiarazione nutrizionale punto 19 Allegato V regolamento 1169/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 283 del 3 dicembre 2016.
- Circolare 6 marzo 2015 – Disposizioni decreto 109/1992. Chiarimenti sull’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Note informative
Di seguito, le note informative trasmesse agli operatori tramite le Associazioni di categoria.
- Nota informativa Mise prot. n. 133330 del 9 aprile 2018 – Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.Lgs. 231/2017. Precisazioni sulle abrogazioni disposte dal suddetto decreto legislativo relativamente al d.lgs. 109/1992; al DPR 391/1980, art. 7; al d.lgs. 77/1993 ed alle soppressioni alla L. 169/1989.
- Nota informativa Mise prot. n. 170164 del 30 settembre 2014 – Responsabilità. Chiarimenti sull’art. 8 (Responsabilità) del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Nota Mise prot. n. 0018169 del 28 luglio 2014 – Paesi d’origine e luogo di provenienza . Nota dell’Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Comunicazioni e relazioni della Commissione
Per maggiori informazioni è possibile consultare direttamente la pagina della Commissione europea dedicata alla normativa sulle etichettature alimentari (in inglese)
Le comunicazioni riportate di seguito, elaborate nell’ambito dei lavori dedicati agli sviluppi del Regolamento sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE n. 1169/2011), rappresentano i riferimenti ufficiali per le problematiche trattate.
I documenti riflettono le discussioni svolte dalla Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare (DG SANTE) della Commissione con gli esperti degli Stati membri.
- Linea guida sul regolamento europeo 1169/2011– (2018/C 196/01) Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- Linea guida sugli allergeni del 13 luglio 2017 –(2017/C428/01) Comunicazione della Commissione riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- Linea guida sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)– (2017/C393/05) Comunicazione della commissione, del 21 novembre 2017, sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID).
- Comunicazione della Commissione del 12 novembre 2015 relativa all’indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967
La comunicazione del 12 novembre 2015 della Commissione dell’Unione fornisce chiarimenti relativi all’etichettatura dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani, riportando le corrette diciture di origine da utilizzare. - Relazione su latte e carne del 20 maggio 2015 – COM (2015) 205 final;
- Relazione sul paese d’origine o luogo di provenienza – COM (2015) 204 final indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Rettifiche
- Grano (tra cui farro e grano khorasan). La Commissione europea ha pubblicato la rettifica della traduzione dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica l’allegato II, punto 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011. La frase “wheat (such as spelt and khorasan wheat)” è stata ora tradotta correttamente in italiano con “grano (tra cui farro e grano khorasan)”, in luogo dell’attuale traduzione “grano (farro e grano khorasan)”. Come correttamente risulta dalla versione inglese, infatti, il farro ed il grano khorasan sono solo due tra vari tipi di grano.
La Commissione europea ha pubblicato la rettifica della traduzione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Fonte: MISE