MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: SINTESI DELLA NORMATIVA EUROPEA

Sono definiti “materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.

Per quanto riguarda i provvedimenti comunitari occorre evidenziare che negli ultimi anni la Commissione europea ha utilizzato preferibilmente lo strumento dei regolamenti anziché delle direttive, in quanto i regolamenti sono direttamente applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Che cosa fa il regolamento?

  • Stabilisce norme comuni per i materiali e gli oggetti destinati agli imballaggi quali bottiglie e contenitori, che entrano, o possono entrare, in contatto con i prodotti alimentari, direttamente o indirettamente.
  • Mira a tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori, nonché a garantire che i prodotti impiegati possano essere venduti ovunque nello Spazio economico europeo, un’area che include i 28 paesi dell’Unione europea (UE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dove vige la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale.

Punti chiave

  • La normativa individua 17 gruppi di materiali e oggetti, che vanno dal sughero al vetro, alla plastica e ai tessuti, relativamente ai quali possono essere adottate misure specifiche.
  • Le misure specifiche possono comprendere requisiti di purezza e un elenco delle sostanze impiegate.
  • La richiesta per l’impiego di una nuova sostanza deve essere presentata all’autorità nazionale competente, che successivamente la inoltra all’Autorità europea per la sicurezza alimentare per un parere.
  • I materiali usati per gli imballaggi devono riportare la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» ed essere accompagnati da un logo idoneo.
  • Devono essere in vigore misure di rintracciabilità per rendere possibile il ritiro di eventuali prodotti difettosi o fornire informazioni specifiche al pubblico.
  • Le autorità nazionali possono sospendere l’impiego di un particolare materiale, qualora emergano motivazioni circostanziate circa la possibilità dello stesso di nuocere alla salute umana. Le autorità informano immediatamente della loro decisione la Commissione europea e le loro controparti in tutti i paesi dello Spazio economico europeo.
  • Le norme autorizzano l’impiego di imballaggi «attivi» e «intelligenti», che possono prolungare la conservabilità dei prodotti alimentari o dare informazioni sulla loro freschezza, purché non ne alterino la composizione.
  • Le norme non si applicano ai materiali di antiquariato (ad esempio vasellame in ceramica di antiquariato) e a prodotti o rivestimenti, quali le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari o possono essere mangiati con essi.

Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Che cosa fa il regolamento?

  • Materiali e oggetti di materia plastica che entrano a contatto con gli alimenti possono trasferire sostanze tossiche agli stessi ed essere un rischio per la salute umana.
  • Il regolamento introduce limiti di migrazione per le sostanze utilizzate in tali imballaggi e stabilisce le condizioni per il loro uso al fine di garantire la sicurezza alimentare.
  • Stabilisce i requisiti per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tali requisiti integrano le norme generali fissate nel regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti utilizzati per l’imballaggio dei prodotti alimentari
  • I materiali e gli articoli in plastica e le loro parti possono essere:
    • esclusivamente di materia plastica;
    • multistrato di materia plastica;
    • di materia plastica in combinazione con altri materiali.

Il regolamento non si applica alle resine a scambio ionico, alla gomma e ai siliconi.

Punti chiave

Sostanze autorizzate

  • Il regolamento elenca le sostanze che possono essere utilizzate intenzionalmente nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica. L’elenco comprende:
    • monomeri;
    • additivi (esclusi i coloranti);
    • sostanze ausiliarie della polimerizzazione (esclusi i solventi);
    • macromolecole ottenute per fermentazione microbica
  • Vengono aggiunte nuove sostanze all’elenco se l’Autorità europea per la sicurezza alimentare emette un parere favorevole a seguito di una domanda di ammissione e di una procedura di approvazione.
  • Gli allegati al regolamento stabiliscono le condizioni d’uso per le sostanze autorizzate e i limiti di migrazione. Tutti i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare limiti di migrazione specifica e limiti di migrazione globale.

Immissione sul mercato

  • Per essere immessi sul mercato dell’Unione europea, i materiali e gli oggetti di materia plastica in questione devono rispettare:
    • i requisiti per l’uso, l’etichettatura e la rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;
    • le buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006;
    • i requisiti in materia di composizione e dichiarazione di conformità.
  • La composizione di ciascuno strato di plastica di un materiale oppure oggetto deve rispettare il regolamento. Tuttavia, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare può:
    • non essere conforme alle restrizioni e alle specifiche del presente regolamento (ad eccezione del cloruro di vinile monomero, come previsto nell’allegato I)
    • essere fabbricato con sostanze non incluse nell’elenco delle sostanze autorizzate (queste sostanze, però, non devono essere mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione, o essere in nanoforma).
  • Il fabbricante deve redigere una dichiarazione scritta (allegato IV), che deve consentire l’identificazione dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze stesse. Tale dichiarazione deve essere rinnovata quando si verificano cambiamenti significativi a livello di composizione o di fabbricazione.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Che cosa fa il regolamento?

Stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practice, GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Punti chiave

  • La normativa si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti.
  • Le aziende devono:
    • conformarsi alle buone pratiche di fabbricazione;
    • istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato;
    • istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità efficace;
    • elaborare e conservare un’adeguata documentazione, su supporto cartaceo o in formato elettronico, riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione che siano pertinenti per la sicurezza dei singoli prodotti e delle varie operazioni di produzione.
  • Le buone pratiche di fabbricazione riguardano oggetti quali contenitori, imballaggi, carta, cartone, inchiostro e adesivi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
  • I sistemi di assicurazione della qualità tengono conto:
    • delle conoscenze e delle competenze del personale e dell’organizzazione delle sedi e delle attrezzature;
    • della dimensione dell’impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l’azienda.
  • I sistemi di controllo della qualità comprendono:
    • il monitoraggio dell’attuazione e delle buone pratiche di fabbricazione;
    • l’identificazione e la correzione delle misure non conformi agli standard richiesti.
  • Una modifica [regolamento (CE) n. 282/2008] stabilisce un sistema di assicurazione della qualità specifico per i materiali e gli oggetti in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Giovanni Romano

Fonte: Eur-lex

Fonte immagini: Materiali a contatto con gli alimenti

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