ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI PREIMBALLATI: CHIARIMENTI INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI
Il Regolamento 1169/2011 impone l’obbligo di fornire ai consumatori informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti; l’allegato II del regolamento contiene un elenco di sostanze e prodotti alimentari che provocano allergie o intolleranze. Tale elenco è stato redatto sulla base dei pareri scientifici adottati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue: “Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti: a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; […]”.
Casi nei quali l’alimento riporta un elenco di ingredienti
– Cereali contenenti glutine elencati nell’allegato II: gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena. Ad esempio: aceto di malto d’orzo, fiocchi d’avena.
– Quando si utilizza “spelta”, “khorasan” o “grano duro”, è obbligatorio un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero “grano”. Il termine “grano” potrà essere corredato della parola “duro”, “spelta” o “khorasan”, aggiunta su base volontaria. Ad esempio: grano oppure grano (duro) o grano duro, grano oppure grano (spelta) o spelta. L’indicazione di un tipo specifico di cereale potrà essere corredata della parola “glutine”, aggiunta su base volontaria. Ad esempio: farina di grano (contiene glutine) o farina di grano (glutine).
– Quando il glutine è aggiunto in quanto tale, come ingrediente, occorre indicare il tipo di cereale da cui esso proviene. Ad esempio: glutine (grano), glutine di grano o glutine (da grano) destrina (grano) oppure (glutine di grano); destrina (contiene grano) oppure (contiene glutine di grano).
– Quando un prodotto contenente uno dei cereali figuranti nell’allegato II (ad esempio avena) soddisfa le prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 828/20144 , si potrà utilizzare sul prodotto la dicitura “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”. Ad ogni modo il cereale menzionato nell’allegato II dovrà comunque essere indicato ed evidenziato nell’elenco degli ingredienti ai sensi degli articoli 9 e 21 del regolamento.
– Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell’elenco dell’allegato II, punto 8, deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci
del Queensland. Se sono stati utilizzati ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivati dai tipi di frutta a guscio elencati nell’allegato II, l’ingrediente deve essere indicato con un riferimento chiaro alla denominazione specifica del tipo di frutta a guscio. Ad esempio: aromi (mandorla).
L’articolo 21, paragrafo 1, punto b), prevede una certa flessibilità riguardo al mezzo utilizzato per evidenziare la denominazione, ad esempio le dimensioni e lo stile del carattere oppure il colore dello sfondo. Spetta all’operatore del settore alimentare scegliere il modo appropriato per distinguere l’allergene in questione dagli altri ingredienti elencati. Sono tuttavia necessari alcuni chiarimenti per quanto riguarda le indicazioni da evidenziare. Quando il nome di un ingrediente è composto da più parole distinte (ad esempio “poudre de lait”, “latte in polvere”) è sufficiente evidenziare soltanto la parola corrispondente alla sostanza/al prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. Quando il nome di un ingrediente comprende il nome di un allergene in un’unica parola (ad esempio la parola tedesca “Milchpulver”, latte in polvere) è sufficiente evidenziare la parte del nome dell’ingrediente corrispondente alla sostanza/al prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.
Se un ingrediente composto contiene sostanze che provocano allergie o intolleranze e che figurano nell’elenco dell’allegato II, tali sostanze devono essere evidenziate nell’elenco degli ingredienti. Ad esempio: nel caso di una farcitura alla banana contenente uova, tuorli, fragole, zucchero, acqua, (…), la parola “uova” deve essere evidenziata. Nel caso di un panino con maionese a base di uova, la presenza di “uova” deve essere evidenziata.
In mancanza di un elenco degli ingredienti
L’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, dispone quanto segue: “In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II”. Nel caso di alimenti per i quali non è richiesto l’elenco degli ingredienti (ad esempio il vino) ma che sono utilizzati come ingredienti nella fabbricazione o nella preparazione di un altro alimento per il quale è fornito l’elenco degli ingredienti, è necessario evidenziare gli allergeni presenti in detto alimento al fine di distinguerli dagli altri ingredienti elencati (si applica l’articolo 21, paragrafo 1). Ad esempio: ingredienti: … vino (contiene solfiti): la parola “solfiti” è evidenziata.
Etichettatura dei derivati dello stesso allergene
L’articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, dispone quanto segue: “Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione”. Ai fini di tale prescrizione, il riferimento alla(e) sostanza(e) o al(ai) prodotto(i) elencati nell’allegato II non deve necessariamente essere ripetuto ogni qual volta siano presenti tali sostanze. Soddisfa il requisito del suddetto articolo ed è accettabile qualsiasi presentazione che chiarisca che diversi ingredienti provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’allegato II. Il riferimento, tuttavia, deve sempre essere direttamente collegato all’elenco degli ingredienti, ovvero le informazioni in questione devono figurare in fondo o immediatamente accanto all’elenco degli ingredienti. Ad esempio: un alimento contenente additivi alimentari, supporti e coadiuvanti tecnologici derivati dal grano potrebbe essere etichettato come segue:
“…
– Additivo (1)
– Supporto (1)
– Coadiuvante tecnologico (1)
– …”
(1) da grano (la parola “grano” deve essere evidenziata).
Deroga
L’articolo 21, paragrafo 1, ultimo comma, dispone quanto segue: “Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste”. In conformità con tale prescrizione, quando un alimento è venduto con una denominazione quale “formaggio” o “crema”, che fa chiaramente riferimento a uno degli allergeni elencati nell’allegato II (ad esempio latte) e per la quale non è richiesto un elenco degli ingredienti a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, l’allergene in questione non deve essere indicato sull’etichetta.
Se tuttavia tale alimento è venduto con un marchio o una denominazione commerciale che di per sé non fa chiaramente riferimento a uno degli allergeni elencati nell’allegato II, la denominazione in questione dovrà essere integrata con informazioni supplementari contenenti un “chiaro riferimento” all’allergene in questione, come prescritto dall’articolo 21, paragrafo 1, ultimo comma. Ad esempio: “Ambert” (denominazione dell’alimento) con l’indicazione “formaggio blu di fattoria” (testo integrativo del nome dell’alimento esposto immediatamente accanto alla denominazione dell’alimento), dove la parola “formaggio” è un chiaro riferimento alla sostanza figurante nell’allegato II.
Poiché è probabile che i consumatori dei vari Stati membri non abbiano una comprensione univoca della denominazione degli alimenti in questione, è necessaria una valutazione caso per caso.
Qualora la denominazione dell’alimento faccia chiaramente riferimento ad uno degli allergeni elencati nell’allegato II e per l’alimento in questione sia fornito (su base volontaria o obbligatoria) un elenco degli ingredienti, l’allergene presente in detto alimento deve essere evidenziato nell’elenco degli ingredienti. Ad esempio: “Formaggio (latte, sale, caglio, …)”: la parola latte è evidenziata.
Se il nome dell’alimento in un prodotto fa chiaramente riferimento a una sostanza o a un prodotto dell’allegato II ma il prodotto contiene anche altre sostanze o altri prodotti dell’allegato II, tali allergeni devono essere indicati affinché i consumatori possano compiere scelte alimentari consapevoli per la loro sicurezza.
Ripetizione volontaria
Fatte salve le vigenti disposizioni unionali applicabili a specifici alimenti, la ripetizione delle indicazioni sugli allergeni al di fuori dell’elenco degli ingredienti, l’utilizzo della parola “contiene” seguita dalla denominazione della sostanza o delbprodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, o l’impiego di simboli o caselle di testo,bnon sono possibili su base volontaria (cfr. il considerando 47 e l’articolo 21, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento).
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Giovanni Romano
Fonte: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 13.7.2017 riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.