Il termine Moca, ovvero materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, riguarda non solo i materiali e gli oggetti che sono a contatto con gli alimenti, ma anche quelli che sono destinati ad esserlo o che si prevede possano esserlo. Tra questi si individuano, ad esempio, diversi oggetti che usiamo quotidianamente quali, utensili da cucina e da tavola (pentole, teglie, posate, piatti, bicchieri, recipienti e contenitori in plastica), ma anche le pellicole con le quali avvolgiamo gli alimenti o la carta con cui vengono avvolti affettati o formaggi. Vi rientrano anche diversi materiali e attrezzature utilizzati dall’industria alimentare: confezioni e imballaggi in vari formati, bustine per alimenti, cisterne, pirottini per pasticceria e anche i macchinari per la lavorazione degli alimenti.
Rientrano nella categoria dei MOCA anche i materiali e gli oggetti che sono a contatto con l’acqua, ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico. Sono invece esclusi dalla categoria i materiali di rivestimento degli alimenti, ad esempio quelli che rivestono le croste dei formaggi o le cere usate per proteggere la frutta o gli zamponi.
I MOCA sono disciplinati da una norma quadro, il Regolamento (CE) n.1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che ha come obiettivo quello di assicurare la tutela della salute e degli interessi del consumatore. L’articolo 6 del regolamento stabilisce, tuttavia, che in caso di mancanza di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti gli Stati Membri possono adottare disposizioni nazionali.
I MOCA devono garantire la mancata cessione di componenti chimici, la resistenza alle trasformazioni e la capacità di non modificare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti. È fondamentale, dunque, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione così come previsto dal Regolamento (CE) n.2023/2006 che stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati. Come precisato nell’articolo 3 della norma appena citata il termine GMP (Good Manufacturing Practices) indica “gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche”.
Pertanto, tali materiali devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di lavorazione affinché non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
I MOCA dovranno avere caratteristiche diverse a seconda dell’alimento con cui andranno a contatto e delle diverse tecniche di conservazione previste. Alcuni devono essere in grado di lasciare traspirare il vapore acqueo verso l’esterno, altri devono essere resistenti all’umidità o ai componenti acidi o salini di alcuni alimenti, altri ancora devono poter sopportare shock termici anche intensi.
Pertanto, così come avviene nel settore alimentare, anche gli operatori che si occupano di lavorazione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti dovranno istituire e mettere in atto un sistema di assicurazione e di controllo della qualità efficace e opportunamente documentato.
Come indicato nell’articolo 15 del Regolamento n.1935/2004, tutti i materiali e gli oggetti che non sono ancora entrati in contatto con gli alimenti al momento dell’immissione sul mercato devono essere accompagnati da:
- dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra),o il simbolo riprodotto nell’allegato II del suddetto regolamento;
- se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
- il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato;
- un’adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto;
- nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva.
Il termine “materiali e oggetti attivi” indica quei materiali e oggetti che sono destinati a prolungare la conservabilità di un alimento imballato o a mantenere o migliorare le condizioni di tali prodotti alimentari imballati. Di conseguenza rilasceranno sostanze nel prodotto alimentare imballato o le assorbiranno dagli stessi.
Le informazioni previste dall’articolo 15 dovranno essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Inoltre, i materiali e oggetti per i quali sono previste misure specifiche (art. 5 del Reg. n.1935/04) devono essere corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alla normativa vigente; inoltre, dovrà essere messa a disposizione dell’Autorità competente una documentazione che ne attesti la conformità.
La suddetta dichiarazione deve contenere:
- identità ed indirizzo dell’operatore che produce o importa;
- descrizione della tipologia di materiale;
- data della dichiarazione;
- la dichiarazione che i materiali rispettano le norme per la tutela della salute dei consumatori;
- specifiche relative alle possibilità di impiego (ad esempio, tempi e temperature).
La dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di modifiche e dovrà accompagnare il materiale e l’oggetto in tutte le fasi, esclusa quella di vendita al consumatore finale.
La norma quadro dispone anche la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sottolineando che deve essere garantita in tutte le fasi al fine di facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione delle responsabilità, in linea con quanto indicato dal Regolamento (CE) n.178/2002. Gli operatori del settore, pertanto, dovranno adottare sistemi e procedure adeguati al fine di consentire sia l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti sia la rintracciabilità mediante etichettatura, documentazione o informazioni pertinenti dei materiali e oggetti immessi sul mercato comunitario.
È possibile reperire maggiori informazioni sui MOCA sul sito web della Commissione europea, alla pagina http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm, dove sono presenti anche i collegamenti alla normativa di riferimento.
Fonte: IZS – Ministero della Salute
Giovanni Romano