Gli obiettivi della politica europea di sicurezza alimentare sono duplici: da un lato, proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori e, dall’altro, favorire il corretto funzionamento del mercato unico europeo. Di conseguenza, l’Unione europea provvede affinché siano definite (e rispettate) norme di controllo nei settori dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi, della salute animale e vegetale e della prevenzione della contaminazione degli alimenti da sostanze esterne. L’UE disciplina altresì l’etichettatura dei generi alimentari e dei mangimi.
Contesto generale
In seguito a una serie di crisi concernenti i prodotti alimentari per uso umano e i mangimi (ad esempio, ESB e diossine) la politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare ha subito una profonda riforma nei primi anni del 2000. In tale contesto, è stato definito l’approccio «dai campi alla tavola», in modo da garantire un elevato livello di sicurezza in tutte le fasi del processo di produzione e distribuzione di tutti i prodotti alimentari commercializzati nell’UE, siano essi prodotti all’interno dell’Unione o importati da paesi terzi. Tale corpus legislativo forma un sistema complesso e integrato di norme che interessa tutti gli anelli della catena alimentare.
Risultati
A.Legislazione generale
I principi generali dell’attuale legislazione alimentare sono entrati in vigore nel 2002 con il regolamento (CE) n. 178/2002. Tale regolamento quadro ha altresì istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), incaricata di valutare tutti i rischi associati alla catena alimentare e di informare in materia. Il regolamento tiene conto del «principio di precauzione» (5.4.1), definisce un approccio alla valutazione del rischio e stabilisce le disposizioni generali per imporre la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi. Inoltre, il regolamento istituisce il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF), che consente agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi rapidamente informazioni e di coordinare la loro risposta alle minacce per la salute poste da alimenti o mangimi.
B.Igiene dei prodotti alimentari
Nell’aprile 2004, nell’ambito dell’approccio cosiddetto «dai campi alla tavola», è stato adottato un nuovo quadro legislativo noto come il «pacchetto igiene» (regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e stabilisce norme specifiche per carni fresche, molluschi bivalvi e latte e prodotti lattiero-caseari). Tale pacchetto assegna la responsabilità per l’igiene dei prodotti alimentari direttamente ai vari operatori della catena alimentare attraverso un sistema di autoregolazione, utilizzando il metodo HACCP — «analisi di rischio e punti critici di controllo», monitorato per mezzo di controlli ufficiali che devono essere svolti dalle autorità competenti, conformemente al regolamento n. 854/2004, quale modificato dal regolamento n. 882/2004.
C.Contaminazione alimentare
1.Generi alimentari sicuri
Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio è stato adottato al fine di garantire che nessun prodotto alimentare contenente quantità inaccettabili di sostanze contaminanti possa essere commercializzato. I limiti attualmente vigenti sui contaminanti più importanti sono contenuti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (ad esempio, nitrati, micotossine, metalli pesanti e diossine) e ne prevede una revisione periodica.
2.Limiti massimi di residui
I residui presenti nei prodotti alimentari potrebbero derivare dagli antiparassitari o dai trattamenti medici veterinari e dai biocidi utilizzati. I residui di antiparassitari sono disciplinati dal regolamento 396/2005 che, sostituendo i precedenti atti legislativi, stabilisce norme per tutti i prodotti agricoli. I limiti massimi di residui e le sostanze regolamentate sono aggiornati periodicamente tramite regolamenti specifici della Commissione. Per quanto riguarda i residui negli alimenti di origine animale, le sostanze autorizzate e i relativi limiti massimi di residui sono elencati nel regolamento 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
3.Contaminazione causata da materiali a contatto con alimenti
Le norme relative ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono definite nel regolamento (CE) n. 1935/2004. Tale regolamento quadro stabilisce i requisiti generali di tutti i materiali e articoli pertinenti; misure specifiche dell’UE, in cui figurano disposizioni più dettagliate, possono essere adottate per i 17 materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari (MCA) elencati all’allegato I. In relazione ai materiali plastici, ad esempio, il regolamento (UE) n. 321/2011 ha introdotto restrizioni relative al bisfenolo A, utilizzato nei biberon di plastica. Solo quattro materiali sono attualmente oggetto di misure specifiche dell’UE. Per gli altri materiali, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali. Il Centro comune di ricerca della Commissione è in fase di elaborazione di uno studio finalizzato a fornire una panoramica globale della situazione attuale riguardante gli MCA per i quali non sono state predisposte misure specifiche a livello dell’UE.
D.Etichettatura dei prodotti alimentari
1.Legislazione in materia di etichettatura alimentare
Il quadro giuridico in materia di etichettatura alimentare è stato progettato per garantire l’accesso dei consumatori alle informazioni complete sul contenuto e sulla composizione dei prodotti, in modo da tutelare la loro salute e i loro interessi. Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore un nuovo regolamento (il regolamento (UE) n. 1169/2011) che combina in un unico atto legislativo due direttive: la direttiva n. 2000/13/CE del Consiglio sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e la direttiva n. 90/496/CE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva n. 2003/120/CE della Commissione.
La principale novità consiste nell’obbligo dei produttori di indicare la presenza di allergeni nei prodotti alimentari non confezionati, ad esempio nei ristoranti e nelle mense, così come l’origine della carne non trasformata (per determinati tipi di carne diversi dalla carne bovina, per la quale esiste già l’obbligo di indicare l’origine nell’etichetta) e la presenza di imitazioni di alimenti, come i prodotti vegetali che sostituiscono formaggio o carne. Disposizioni specifiche relative alle informazioni nutrizionali sugli alimenti trasformati entreranno in vigore il 13 dicembre 2016. Il regolamento (UE) n. 1337/2013 della Commissione fissa le modalità (con alcune eccezioni) per quanto riguarda l’indicazione del luogo di allevamento e del luogo di macellazione delle carni preconfezionate fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Le nuove norme si applicano dal 1o aprile 2015.
2.Indicazioni nutrizionali e sulla salute e alimenti per gruppi specifici
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La direttiva 2009/39/CE stabilisce un quadro di regole generali per gli «alimenti dietetici», così come per gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, e indica i requisiti per la loro composizione, commercializzazione ed etichettatura onde garantirne la sicurezza. Nel giugno 2013 il Parlamento ha adottato un nuovo regolamento relativo agli alimenti destinati a specifiche categorie (il regolamento (UE) n. 609/2013), abolendo il concetto di un’ampia categoria di alimenti «dietetici» a favore di norme per gruppi specifici: alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tale normativa entrerà in vigore nel luglio 2016.
E.Additivi e aromi alimentari
1.Pacchetto sui miglioratori alimentari
Gli additivi alimentari sono sostanze normalmente non consumate in quanto tali che vengono aggiunte intenzionalmente agli alimenti per svolgere determinate funzioni tecnologiche (ad esempio, coloranti, edulcoranti o conservanti). Nel 2008 è stato adottato un nuovo pacchetto legislativo, che comprende quattro regolamenti (CE n. 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008) in materia di procedura di autorizzazione, condizioni di utilizzo ed etichettatura di additivi alimentari, enzimi e aromi alimentari.
2.Integratori alimentari e aggiunta di vitamine e minerali
La direttiva 2002/46/CE stabilisce norme armonizzate per l’etichettatura degli integratori alimentari e introduce norme specifiche relative alle vitamine e ai minerali contenuti negli integratori alimentari. Il regolamento (CE) 1925/2006 armonizza le disposizioni adottate dagli Stati membri per quanto riguarda l’aggiunta agli alimenti di vitamine, minerali e certe altre sostanze.
F.Salute degli animali e delle piante
La regolamentazione europea comprende disposizioni generali in materia di sorveglianza (direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), notifica (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) e trattamento delle malattie infettive e dei loro vettori (direttiva 92/119/CEE del Consiglio). L’attuale quadro legislativo applicabile all’organizzazione dei controlli ufficiali è stato istituito con il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Nel maggio 2013 la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto legislativo che comprende proposte relative alla salute animale e vegetale, al materiale riproduttivo vegetale e ai controlli ufficiali. Il pacchetto prevede un approccio maggiormente basato sul rischio in materia di tutela della salute, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dei controlli ufficiali onde evitare il più possibile crisi e frodi alimentari. Nel marzo 2016 è stato adottato il nuovo atto normativo dell’UE in materia di salute animale (il regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili). L’entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario è prevista per la fine del 2016, mentre il nuovo regolamento sui controlli ufficiali è attualmente ancora in fase di negoziazione.
G.Legislazione in materia di mangimi ed etichettatura dei mangimi
Il regolamento (CE) n. 183/2005 disciplina l’igiene degli alimenti per animali. Il regolamento (CE) n. 767/2009, adottato nel luglio 2009, riunisce la maggior parte della legislazione in materia di etichettatura e commercializzazione di mangimi. La direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali comprende i limiti massimi di metalli pesanti e vieta la diluizione di materie prime contaminate. La direttiva 2002/70/CE stabilisce i requisiti per determinare i livelli di diossine e PCB tipo diossina nei mangimi. Sia i medicinali veterinari (disciplinati, in particolare, dalla direttiva 2001/82/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004) che il mangime medicato (oggetto della direttiva 90/167/CEE) sono attualmente in fase di revisione.
H.Nuovi alimenti
Il regolamento (CE) n. 258/97 stabilisce inoltre che i nuovi alimenti (vale a dire quelli la cui utilizzazione non era ampiamente diffusa prima della sua entrata in vigore) devono essere oggetto di una valutazione della sicurezza prima di essere commercializzati nell’Unione. Tale regolamento è stato successivamente incorporato nel regolamento (CE) n. 1852/2001. Nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta volta ad aggiornare la legislazione in materia di nuovi alimenti; tuttavia, a causa di un dissenso tra Parlamento e Consiglio per quanto riguarda le modalità di regolamentazione degli alimenti provenienti da animali clonati, non è entrata in vigore nessuna nuova legislazione. Nel dicembre 2013 la Commissione ha presentato una nuova proposta. Nel 2015 Parlamento e Consiglio hanno infine raggiunto un accordo con il nuovo regolamento (UE) 2015/2283, entrato in vigore il 31 dicembre 2015. Fintantoché non entrerà in vigore una normativa specifica sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, tali prodotti alimentari rientrano nel campo di applicazione del summenzionato regolamento e dovrebbero pertanto essere adeguatamente etichettati.
I.Organismi geneticamente modificati (OGM)
Un OGM è «un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale». La direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ne regola la coltivazione e la commercializzazione e, unitamente ai regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003, definisce il quadro normativo dell’Unione europea (compreso l’obbligo di etichettatura degli alimenti prodotti a partire da OGM o contenenti OGM) in questo settore. Con l’autorizzazione della coltivazione della patata Amflora nel marzo 2010, la Commissione ha posto fine a una moratoria sulle nuove coltivazioni di OGM, in vigore sin dal 1998. Nel gennaio 2015 è stata adottata una nuova legislazione (direttiva (UE) n. 2015/412) che modifica la direttiva n. 2001/18/CE per consentire agli Stati membri dell’UE di limitare o vietare la coltivazione di colture contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, anche se questo è consentito a livello europeo. Tale legislazione, presentata originariamente nel 2010, era rimasta bloccata per quattro anni a causa del disaccordo tra gli Stati membri favorevoli e quelli contrari agli OGM. Nell’aprile 2015 la Commissione ha proposto una legislazione complementare che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto riguarda la possibilità degli Stati membri di limitare o vietare l’impiego di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul proprio territorio. La proposta è stata respinta dal Parlamento nell’ottobre 2015 a causa, fra l’altro, della mancanza di una valutazione di impatto, della questione della compatibilità delle misure adottate dagli Stati membri con il mercato interno e le norme dell’OMC, nonché della fattibilità della proposta. Il Consiglio non ha ancora adottato una decisione formale al riguardo.
Ruolo del Parlamento europeo
In reazione a crisi come quelle dell’ESB (1996) o dell’afta epizootica (2002) erano state istituite commissioni temporanee per indagare sulle presunte carenze relative all’attuazione della legislazione europea. Il Parlamento è particolarmente vigile anche per quanto riguarda le minacce per la salute dei consumatori associate agli animali clonati e ai nanomateriali. Al fine di garantire una maggiore trasparenza lungo tutta la catena alimentare e di informare meglio i consumatori europei, il Parlamento, in una risoluzione approvata nel maggio 2016[1], ha ribadito la richiesta rivolta alla Commissione — una richiesta che aveva già espresso in precedenza[2] — di presentare proposte legislative che rendano obbligatoria, in particolare, l’indicazione dell’origine delle carni presenti negli alimenti trasformati. Tale disposizione dovrebbe inoltre ristabilire la fiducia dei consumatori dopo lo scandalo della carne equina del 2013 e gli altri casi di frode alimentare.
[1]Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti — Testi approvati, P8_TA(2016)0225.
[2]Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2015 sull’indicazione del paese di origine delle carni sull’etichetta dei prodotti alimentari trasformati — Testi approvati, P8_TA(2015)0034.
Fonte: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.5.html