Gli stabilimenti che trattano i prodotti soggetti alle prescrizioni dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 devono essere riconosciuti [eccetto se si dedicano unicamente alla produzione primaria, ad operazioni di trasporto, di magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate o operazioni di commercio al dettaglio diverse da quelle a cui si applica il presente regolamento a titolo dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b)].

Ciò riguarda quindi un gran numero di stabilimenti, compresi quelli che trattano prodotti non trasformati e prodotti trasformati d’origine animale.

Poiché il commercio al dettaglio (attività che includono la vendita o la fornitura diretta di alimenti d’origine animale al consumatore finale) non rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, il riconoscimento degli esercizi al dettaglio non è richiesto a titolo di suddetto regolamento.

Riconoscimento degli stabilimenti di piccole dimensioni
Anche gli stabilimenti di piccole dimensioni che trattano alimenti d’origine animale devono essere riconosciuti dall’autorità competente.
Le condizioni per il riconoscimento di questi stabilimenti sono in gran parte le stesse a cui sono già soggetti a titolo delle norme precedenti. Le nuove prescrizioni in materia di riconoscimento non dovrebbero pertanto avere imposto nuovi oneri eccessivi a questi stabilimenti, a condizione che siano già conformi alle precedenti norme comunitarie relative all’igiene degli alimenti ad essi applicabili (ad esempio, le direttive 64/433/CEE e 77/99/CEE).

Osservazione: nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 non rientra il commercio al dettaglio (movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita ). Ciò suppone che se la fabbricazione e la vendita di formaggio avvengono in un punto di vendita al dettaglio (ad esempio, l’azienda agricola), tali attività sono soggette solo al rispetto delle prescrizioni fissate nel regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero ciò che viene richiesto è la registrazione dello stabilimento e non il riconoscimento.

Carne proveniente da animali macellati nell’azienda agricola
Le attività di macellazione presso l’azienda agricola devono essere condotte in conformità delle prescrizioni pertinenti fissate nel regolamento (CE) n. 852/2004 e delle specifiche norme d’igiene degli alimenti applicabili alla produzione di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Ciò suppone in particolare che le strutture adibite alla macellazione siano riconosciute dall’autorità competente.
Se le prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 applicabili alle infrastrutture sono ritenute sproporzionate per la macellazione presso le aziende, gli Stati membri possono adeguarle, adottando misure nazionali, in conformità della procedura stabilita a tal fine nell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e/o nell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Osservazioni:

  • La fornitura diretta di piccole quantità di carne di volatili da cortile e di lagomorfi macellati presso l’azienda, da parte del produttore al consumatore finale o a esercizi locali di commercio al dettaglio che forniscono direttamente tale carne al consumatore finale, non rientra nel campo
    d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme che garantiscano la sicurezza di tale carne [cfr. articolo 1, paragrafo3, lettera d) del regolamento].
  • La “macellazione per consumo privato domestico” è un’ attività effettuata da un privato che non può essere considerato un operatore del settore alimentare. La carne ottenuta da tale macellazione non può inoltre essere commercializzata. La macellazione per consumo privato domestico non rientra pertanto nel campo d’applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004. Gli Stati membri possono introdurre norme nazionali relative a questo tipo di macellazione.

Riconoscimento dei depositi frigorifero
L’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) del regolamento 853/2004, prevede che: “Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio”.
Dato che i depositi frigorifero potrebbero essere considerati alla stregua di esercizi al dettaglio nell’accezione più ampia della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, si potrebbe desumere che in genere non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e non devono pertanto essere riconosciuti dall’autorità competente (cfr. articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004). Pur tuttavia, per quanto concerne la frigoconservazione, le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 vanno considerate quale indicazione esplicita del fatto che le operazioni di frigoconservazione rientrano nel campo d’applicazione del regolamento; citiamo a titolo d’esempio:

  • l’allegato III, sezione I, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 contiene prescrizioni che riguardano la frigoconservazione della carne, e i depositi frigorifero per la carne sono pertanto stabilimenti che trattano prodotti soggetti alle prescrizioni dell’allegato III del regolamento. Tali stabilimenti non possono funzionare senza il riconoscimento dell’autorità competente;
  • l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 esclude esplicitamente dalle attività soggette a riconoscimento il magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate, dal che si desume che gli stabilimenti in cui si effettua frigoconservazione devono essere riconosciuti. I depositi frigorifero devono pertanto essere riconosciuti in quanto utilizzati per attività soggette alle prescrizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.

Malgrado ciò, alla luce dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), i depositi frigorifero gestiti da semplici punti di vendita al dettaglio non contemplati dal regolamento non sono soggetti alle disposizioni dello stesso e i depositi frigorifero utilizzati nelle operazioni di commercio all’ingrosso, che concretamente si limitano al trasporto e al magazzinaggio, non hanno bisogno di essere riconosciuti, pur essendo soggetti alle prescrizioni in materia di temperatura. Qualora tra le attività all’ingrosso rientrino altre operazioni oltre il magazzinaggio e il trasporto (ad esempio il riconfezionamento), i depositi frigorifero sono allora stabilimenti che vanno riconosciuti a norma dell’articolo 4.

Stabilimenti di riconfezionamento
In questi stabilimenti si ritirano dagli imballaggi i prodotti d’origine animale che erano stati in precedenza confezionati in un altri stabilimenti. La sballatura e il riconfezionamento possono essere combinati con operazioni di taglio degli alimenti.
Gli stabilimenti di riconfezionamento trattano prodotti d’origine animale non protetti.
Quando questi prodotti sono contemplati dall’allegato III del regolamento tali stabilimenti rientrano necessariamente nel campo d’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. Essi vanno pertanto riconosciuti. È un approccio del tutto logico, poiché le operazioni condotte presso questi stabilimenti possono porre nuovi rischi. Per garantire la tracciabilità, gli operatori del settore alimentare non possono immettere nel mercato prodotti d’origine animale trattati in uno stabilimento di riconfezionamento se non recano il marchio d’identificazione di quest’ultimo.

Mercati all’ingrosso
Si evince dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004 che i mercati all’ingrosso che fabbricano prodotti d’origine animale devono essere riconosciuti prima di poter commercializzare i loro prodotti. Dato che in un mercato all’ingrosso molte infrastrutture e attrezzature (come il rifornimento dell’acqua e i depositi frigorifero) sono utilizzate in comune dalle varie unità, pare opportuno che vi sia una persona/organismo preposto a garantire il rispetto delle prescrizioni d’igiene per tali infrastrutture e attrezzature comuni.

Giovanni Romano

 

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *