Dal 1° ottobre 2015 per molte aziende del settore agroalimentare è entrato in vigore l’obbligo di dematerializzazione dei Registri Carico e Scarico di:
- sostanze zuccherine
- latte in polvere ed altri latti conservati
- burro
- sfarinati e paste
Di seguito sono riportate alcune Q&A pubblicate dal MIPAAF.
I registri dematerializzati devono essere vidimati? No, il registro dematerializzato non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.
Una cooperativa si occupa dell’acquisto e vendita merce per diverse case di riposo;. fa tutta l’organizzazione e acquisto di alimentari, mobili, olio combustibile ecc. Una piccola parte viene anche svolta l’acquisto e la vendita di zucchero. La nostra domanda: questa cooperativa è obbligata a tenere il registro carico e scarico per lo zucchero (legge n. 82/2006)? L’esercente l’attività descritta nel quesito, se rientra nella definizione di grossista, è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.
L’esonero previsto dall’ar. 28 della legge 82/2006 riguarda tutte le imprese artigiane? Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto stabilito dall’articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tra gli utilizzatori di sostanze zuccherine indicate al comma 1 del medesimo articolo, i laboratori “artigiani” rientrano tra i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri delle sostanze zuccherine. L’allegato II del decreto n. 11 dell’8 gennaio 2015 ribadisce che tale esenzione riguarda, tra gli altri, gli utilizzatori di sostanze zuccherine che sono artigiani. Pertanto, tale esonero non riguarda tutte le imprese artigiane, ma soltanto quelle che utilizzano sostanze zuccherine.
Gli Organi di controllo possono fare verifiche sul prodotto finito ottenuto dall’impiego di sostanze zuccherine? Nel registro telematico non è prevista la registrazione dei prodotti ottenuti dall’utilizzazione dello zucchero. Per utilizzazioni si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate nella preparazione di altri prodotti (es.: dolci, biscotti …). L’utilizzatore deve comunque dare evidenza, a seguito di un controllo, della compatibilità tra sostanze zuccherine utilizzate e prodotti ottenuti nel proprio stabilimento/laboratorio. L’operatore può indicare le diverse tipologie di prodotti ottenuti, in riferimento alle sostanze zuccherine impiegate, nel campo “Descrizione note” dell’operazione di utilizzazione (SUZU).
Chi non ha mai utilizzato il registro delle sostanze zuccherine, pur essendo obbligato, in cosa può incorrere? La mancata attivazione del registro delle sostanze zuccherine ai sensi dell’art. 28 della legge 82/2006 è sanzionabile dall’art. 35, comma 14, della medesima legge. Se ne ricorrono le condizioni, è applicabile la diffida di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
C’è una quantità soglia in cui è esclusa la tenuta del registro sostanze zuccherine? L’art. 28 delle legge 82/2006 non prevede limiti quantitativi per l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Associazione di distributori farmaceutici: vorremmo sapere se la tenuta del registro del latte conservato è obbligatorio per il commercio all’ingrosso? L’attività di distribuzione all’ingrosso di latti in polvere arricchiti con vitamine, probiotici ed altre sostanze atte a favorire la crescita, destinati ai lattanti e all’alimentazione dei bambini, confezionati ed etichettati, non è soggetta alla tenuta del registrodi carico e scarico di cui all’art. 3 della legge 138/1974.
Azienda commercializza all’ingrosso latte a lunga conservazione (conf. Tetrapack da 1 litro). Deve tenere il registro del latte conservato? NO. Per latte conservato, ai sensi dell’allegato 2 al DM n. 9 dell’8 gennaio 2015, “… si intende il latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato”. Pertanto il latte a lunga conservazione non rientra tra tali prodotti.
Dubbi sulla causale CLMP Possiamo usare questa causale per caricare il “burro confezionato” come ri- lavorazione interna? Per lo “sconfezionamento” di burro confezionato presente in magazzino, preso in carico sul registro come prodotto finito, e successivamente mandato in ri-lavorazione, le operazioni da registrare sono due. Prima è necessario scaricare il burro confezionato (prodotto finito), indicando il relativo lotto utilizzando l’operazione generica “OPGE”. Nelle note (obbligatorie), verrà indicato, “scarico di burro confezionato destinato a rilavorazione”. Poi, dovrà essere effettuata in successione, l’operazione “CLMP” con il quale si caricherà il burro come materia prima da lavorazione (movimentazione interna).
Avremmo necessità di ottenere conferma o meno sulla tenuta dei registri di carico e scarico anche per: -proteine da siero del latte concentrato -proteine da siero di formaggio fresco. Ai sensi dell’art. 3 della legge 138/74 “I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico.” Nell’allegato 2 al DM n. 9 dell’8 gennaio 2015 è precisato che “Per latte conservato si intende il latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato”. Le proteine del siero non rientrano in tale designazione
Il registro è obbligatorio per i commercianti all’ingrosso di sfarinate e paste? La tenuta del registro delle paste e degli sfarinati, tale obbligo è previsto solo per le paste e sfarinati aventi requisiti difformi da quelli previsti dal DPR 187/2001. In tal caso la produzione di tali prodotti è consentita ai sensi dell’art. 12 del medesimo DPR quando è destinata alla diretta e successiva spedizione verso altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo nonché destinata all’esportazione.
I prodotti seguenti: proteine da siero del latte concentrato e proteine da siero di formaggio fresco sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro? Ai sensi dell’art. 3 della legge 138/74 “I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico.” Nell’allegato 2 al DM n. 9 dell’8 gennaio 2015 è precisato che “Per latte conservato si intende il latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato”. Le proteine del siero non rientrano in tale designazione.
La mia ditta fa imbustare c/terzi da un artigiano dello zucchero di canna (semolato) in un stabilimento diverso dal proprio. Il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione? Nel caso in questione si fa riferimento ad un confezionatore contoterzista (sia pure artigiano) e non ad un utilizzatore artigiano di zucchero e, pertanto, non rientra nella deroga prevista dall’articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006 n. 82.
Detto operatore, pertanto, è soggetto alla tenuta del registro e vi dovrà annotare le operazioni di “imbusta mento” effettuate per conto della vostra ditta.
La nostra società si occupa della commercializzazione e dell’importazione di merci e materie prime biologiche per l’industria alimentare. Non possediamo strutture di stoccaggio, lavorazione e/o produzione. Tutte queste operazioni vengono svolte da terzi.
Tra i prodotti commercializzati sono compresi sciroppi di glucosio e sciroppi di glucosio-fruttosio provenienti da riso, mais, frumento e orzo.
Operando nel settore dell’alimentazione biologica siamo tenuti ad osservare gli adempimenti riguardanti la tracciabilità dei prodotti e alla redazione di registri di carico e scarico (attualmente in formato Excel e “stampati” periodicamente su CD) di ogni merce commercializzata.
Per questo motivo vi chiediamo se è possibile essere dispensati dalla tenuta dei registri on-line sul sistema SIAN, considerando che si tratterebbe per noi di un oneroso carico di lavoro aggiuntivo, per fornire informazioni già presenti sui registri di carico e scarico controllati periodicamente dal nostro Ente Certificatore e naturalmente a disposizione di qualsiasi organo preposto al controllo. Nell’allegato II al DM, prot. n. 11 dell’8 gennaio 2015 è precisato che “Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico” e che “nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione”. Pertanto, un operatore privo di deposito, che non detiene fisicamente sostanze zuccherine, non è obbligato alla tenuta del registro.
Il contoterzista riporterà nel proprio registro le operazioni effettuate per vostro conto mediante la compilazione di appositi campi, indicando la vostra ditta quale committente.
Nella gestione dei registri cartacei, viene effettuata prima la registrazione di scarico dal registro di vinificazione ed il successivo carico nel registro di commercializzazione. Con l’adozione del registro telematico tale modalità permane ? Con l’introduzione del registro dematerializzato del vitivinicolo si passa dalla gestione cartacea di più registri (registro vinificazione, registri pratiche enologiche, registri imbottigliamento, registri commercializzazione, ecc.) alla gestione di un UNICO registro dematerializzato dove vengono annotate tutte le operazioni previste dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015.
Siamo una cooperativa che si occupa dell’acquisto e vendita di merce, tra cui zucchero, per diverse case di riposo. Siamo obbligati a tenere il registro carico e scarico per lo zucchero? L’esercente l’attività descritta nel quesito, se rientra nella definizione di grossista, è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.
Una cooperativa acquista e vende merce per diverse case di riposo. Viene anche svolto l’acquisto e la vendita di zucchero. E’ obbligata a tenere il registro di carico e scarico per lo zucchero? L’esercente l’attività descritta nel quesito, se rientra nella definizione di grossista, è soggetto alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine.
Un’impresa artigiana che acquista zucchero per la produzione di bustine personalizzate (rivendute a bar, alberghi, ristoranti) si configura come UTILIZZATORE o come GROSSISTA di sostanze zuccherine?
In particolare, un’impresa artigiana che acquista zucchero per la produzione di bustine personalizzate (rivendute a bar, alberghi, ristoranti) può configurarsi come UTILIZZATORE o come GROSSISTA di sostanze zuccherine? E’ tenuta all’adozione del registro di carico e scarico di cui sopra?
Lo zucchero viene di fatto imbustato tal quale dall’azienda, non vi sono manipolazioni diverse dall’imballaggio.
L’impresa in parola vende le bustine personalizzate a dei grossisti, i quali spesso richiedono che la consegna della merce venga realizzata direttamente presso la sede del cliente finale.
Lo zucchero, in questi casi, non transita mai presso la sede del grossista.
In simili evenienze, anche il grossista è tenuto all’adozione del registro di carico e scarico? Nel caso in questione si fa riferimento ad un confezionatore contoterzista (sia pure artigiano) e non ad un utilizzatore artigiano di zucchero e, pertanto, non rientra nella deroga prevista dall’articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Inoltre, nell’allegato II al DM n. 11 dell’8 gennaio 2015 è precisato che le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico e che nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione (nel caso di specie al confezionamento in bustine).
Un operatore privo di deposito, che non detiene fisicamente sostanze zuccherine, non è obbligato alla tenuta del registro.
Codesta ditta, confezionatrice contoterzista, è obbligata alla tenuta del registro e dovrà annotare nel proprio registro telematico le operazioni di carico e scarico dello zucchero, effettuate per conto terzi, mediante la compilazione degli appositi campi, indicando anche la ditta committente (vds. allegato 2 al DM e relative tabelle).
Tipo di dolcificante |
Registrazione Si/No |
Classificazione |
Destrosio | Si | Glucosio |
Glucosio | Si | Glucosio |
Sciroppo di fruttosio-glucosio | Si | Isoglucosio in soluzione |
Sciroppo di fruttosio-glucosio disidratato | Si | Isoglucosio |
Sciroppo di glucosio | Si | Glucosio in soluzione |
Sciroppo di glucosio disidratato | Si | Glucosio |
Sciroppo di glucosio-fruttosio | Si | Isoglucosio in soluzione |
Sciroppo di glucosio-fruttosio disidratato | Si | Isoglucosio |
Sciroppo di zucchero invertito | Si | Saccarosio in soluzione |
Zucchero semolato/in granella /raffinato/ di fabbrica | Si | Saccarosio |
Zucchero di canna | Si | Saccarosio |
Zucchero fondente | Si | Saccarosio |
Zucchero invertito | Si | Saccarosio |
Zucchero liquido | SI | Saccarosio in soluzione |
Zucchero liquido invertito | SI | Saccarosio in soluzione |
Edulcoranti (Sorbitoli, Mannitoli, Acesulfame K, Aspartame, Isomalto, Saccarina Sucralosio, Glicosidi steviolici, etc) | No | |
Eritritolo | No | |
Miele | No | |
Fruttosio puro (Voce Doganale 170250 00) | No | |
Inulina | No | |
Isolmaltulosio | No | |
Latittolo | No | |
Lattosio | No | |
Malto di orzo | No | |
Maltodestrine | No | |
Mannitolo | No | |
Melasso | No | |
Sciroppo di riso | No | |
Trealosio | No | |
Sciroppo (zucchero) di acero | No | |
Sciroppo (zucchero) di agave | No | |
Zucchero di palma, | No | |
Zucchero di cocco | No | |
Zuccheri colorati e aromatizzati | No | |
Zucchero caramellato/Caramello | No | |
Zucchero a velo/Velo idrorepellente | No |
Fonte: MIPAAF